Articolo aggiuntivo n. 20.07 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

  1. In rispondenza al diritto del candidato di non avere alcun ostacolo economico nel fornire le informazioni sul proprio status giuridico, il certificato del casellario giudiziale, richiesto in occasione della candidatura, è rilasciato esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo.
  2. Al comma 14 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 il terzo periodo è soppresso.