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Articolo aggiuntivo n. 20.06 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale per competizioni elettorali di qualunque genere)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, in formato elettronico, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure occorrenti per l'attuazione del presente articolo.