presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Gregorio FONTANA (FI) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione della procedura preparatoria alle competizioni elettorali di qualunque genere)
1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclusivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su richiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito o del movimento politico.
2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rilasciato anche in formato elettronico. Il rilascio è esente dal pagamento del bollo, rientrando nel novero degli atti e dei documenti riguardanti l'esercizio dei diritti elettorali, di cui all'articolo 1, allegato B, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo.
3. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale preparatorio, il Ministro della giustizia provvede a disporre l'apertura di almeno un ufficio del casellario giudiziale per regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la legge 9 gennaio 2019, n. 3.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure occorrenti per l'attuazione del presente articolo.