Articolo aggiuntivo n. 20.04 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 20.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Misure di semplificazione in occasione delle competizioni elettorali di qualunque genere)

  1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle prossime competizioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, il segretario comunale, o un suo sostituto, dopo aver rilasciato al presentatore delle liste la ricevuta dei documenti depositati afferenti le candidature e dopo aver trasmesso le liste alla Commissione elettorale circondariale, provvede a trasmettere le liste con i nomi dei candidati all'ufficio locale del casellario giudiziale presente presso la Procura della Repubblica della competente città sede di Tribunale. Entro tre giorni dalla ricezione delle liste dei candidati, l'ufficio locale del Casellario giudiziale pubblica, presso una apposita sezione del proprio sito internet, i certificati afferenti ciascun candidato, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
  2. Sempre in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, in occasione delle competizioni elettorali per le elezioni politiche, la cancelleria della Corte d'Appello sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, e dell'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, avente sede nel capoluogo di regione, provvede a trasmettere all'Ufficio del Casellario centrale del Ministero della giustizia le liste dei candidati ricevute per la presentazione. Entro cinque giorni dalla ricezione delle liste dei candidati, l'Ufficio Centrale del casellario giudiziale pubblica, presso una apposita sezione del proprio sito internet, i certificati afferenti ciascun candidato, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.
  3. Le stesse modalità di comunicazione tra amministrazioni sono applicate in occasione delle competizioni elettorali regionali e provinciali, mediante richiesta dei certificati inoltrata agli uffici del casellario giudiziale territorialmente competente da parte di ciascun ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia o di città Metropolitana chiamato al voto.
  4. I partiti o i movimenti politici, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, estrapolano telematicamente i certificati penali dei propri candidati dal sito internet del casellario locale o del casellario centrale. Il sito internet ed i certificati in formato elettronico devono essere di facile accesso e di immediata consultazione.
  5. Ai fini della pubblicazione dei certificati elettorali sul sito internet dell'ufficio locale o centrale del casellario giudiziale, non è richiesto il consenso espresso degli interessati.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure occorrenti per l'attuazione del presente articolo e le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.