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Proposta di modifica n. 19.1 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I centri sociali, culturali e ricreativi, interessati dalla sospensione di cui all'articolo 1, comma 10, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, possono svolgere l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei protocolli di sicurezza e delle linee guida vigenti per le attività economiche aventi il medesimo od analogo oggetto.