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Proposta di modifica n. 19.38 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 19.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fermo restando quanto disposto al comma 1, in deroga alle proroghe di cui ai numeri 4 e 8 dell'elenco allegato al presente articolo, per gli operatori sanitari, il personale medico e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il livello minimo di protezione derivante dai dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie è determinato almeno dalla classe FFP2, in conformità alla norma tecnica UNI EN 149:2009 ed alla marcatura CE di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, le amministrazioni e le aziende sanitarie coinvolte provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.