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Articolo aggiuntivo n. 18.01 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 18.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Potenziamento degli organici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia)

  1. Per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 i soggetti gestori, esperito senza esito le procedure per il reclutamento di personale con il titolo abilitante ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, possono procedere alla stipula di contratti a termine con gli iscritti al terzo, quarto, quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, che abbiano assolto, rispettivamente, almeno 120, 150 e 200 Crediti Formativi Universitari, entro la stipula del contratto, per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia comunali, paritarie e private.
  2. I medesimi soggetti gestori, per il medesimo periodo, possono altresì procedere alla stipula di contratti a termine con gli iscritti al terzo anno del corso di laurea in scienze dell'educazione L19, che abbiano assolto, rispettivamente, almeno 120 Crediti Formativi Universitari entro la stipula del contratto, per l'insegnamento nei i nidi di infanzia comunali, paritari e privati, sia nel posto comune che di sostegno.