Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 17.016 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 18-quater, comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.