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Articolo aggiuntivo n. 17.044 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

  1. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

   b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e in 30,9 milioni di euro per l'anno 2021».