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Articolo aggiuntivo n. 17.055 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.
  • presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Gianluca ROSPI (FI) e altri

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Ai soggetti, di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ancora non hanno ottenuto l'intera somma del rimborso spettante, venga disposto il predetto rimborso entro il mese Giugno del 2021.
  2. Ai rimborsi, di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 400 milioni di euro.