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Articolo aggiuntivo n. 17.015 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, all'articolo 11, comma 2, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.