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Articolo aggiuntivo n. 17.025 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Comuni dell'isola d'Ischia colpiti da eventi sismici)

  1. All'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 32, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022».
  2. All'articolo 33, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».
  3. All'articolo 34, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalla parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «entro il 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle parole: «entro il 31 luglio 2022».
  4. All'articolo 35, del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole «fino al 30 giugno 2022» e le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle parole «1° luglio 2022».