presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Andrea CASO (IPF) e altri
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Proroga Uffici di Ricostruzione dei crateri sismici)
1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici per la ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 21 agosto 2017, assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 752, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni ed integrazioni, all'esito della procedura comparativa pubblica, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, come già previsto dal comma 10 del presente articolo. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.».