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Articolo aggiuntivo n. 17.049 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Termine misure per territori colpiti da eventi sismici)

  1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da: «possono essere prorogate» fino a: «31 ottobre 2020» è sostituito dal seguente: «sono prorogate sino al 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. Sono prorogate sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle parole: «dal 1° gennaio 2021». 5. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «sino al 31 dicembre 2021».
  6. All'articolo 39, comma 1, lettera c), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: a) al comma 1, lettera c), le parole: «all'allegato 1» sono sostituite dalle parole: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»; b) al comma 4, lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2023».