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Articolo aggiuntivo n. 17.075 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da «possono essere prorogate» fino a «31 ottobre 2020» è sostituito dal seguente: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997,della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986,della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
  5. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

   b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».