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Articolo aggiuntivo n. 17.073 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Approvato (Id. em. 17.080, 7.79, 3.73, 17.02, 17.07)

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da «possono essere prorogate» fino a «31 ottobre 2020» è sostituito dal seguente: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4;

   b) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3;

   c) all'articolo 14, comma 1, lettera a-bis), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   d) all'articolo 14, comma 3-ter, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   e) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   f) all'articolo 44, comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   g) all'articolo 44, comma 3, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   h) all'articolo 48, comma 7, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   i) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 2, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

   l) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 11, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

   m) le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 13, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021;

   n) all'articolo 48, comma 16, primo periodo, le parole «all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno di imposta 2021» e al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
  6. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera c), le parole «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;

   b) al comma 4, lettera b), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  7. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  8. All'articolo 14, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le parole: «quinquennio 2016-2020», sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2021-2025».
  9. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle parole «dal 1° gennaio 2021».
  10. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 8, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  12. All'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022».
  13. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 1-ter, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a 36 mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a 120 mesi.»;

   b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle utenze e forniture site nelle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE), realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione.».

  14. All'articolo 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  15. Al fine prorogare la possibilità per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di dare continuità nell'entrata ai fini Imu relativa agli edifici distrutti o inagibili, il Commissario per la ricostruzione è autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per sopperire alle minori entrate riscontrate. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalità di cui al presente comma, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
  16. All'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la lettera a-bis):

   a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il terzo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: «Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato. La rateizzazione delle fatture già prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi»;

   b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione».

  2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui». Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «euro 40 milioni per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».
  4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Per le medesime finalità di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresì soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, , del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti.
  5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «13-ter. I titolari di contratti di locazione riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principale, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, usufruiscono dell'esenzione prevista dall'articolo 17, comma 3, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tal fine, il Commissario straordinario dispone con ordinanza, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, assegnate a qualsiasi titolo, le corrispondenti compensazioni per le minori entrate in favore dei comuni interessati».