presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Andrea ROSSI (PD)
status: Id. em. 17.039
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012)
1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.
2. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il comma 3 è sostituito con il seguente:
«3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri. Ai fini del presente comma:
a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;
b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo n. 75 del 2017».
3. In coerenza con l'articolo 133, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'esecuzione degli interventi ed attività realizzate con l'impiego di risorse pubbliche a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Tale disposizione si applica anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022.
5. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 761, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle parole: «al 31 dicembre 2022»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle parole: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».
6. Al comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole «di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «c) e d),».
Conseguentemente:
a) al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole: lettere a), b) sono aggiunte le seguenti parole: , c) e d),;
2) dopo le parole: prodotti agricoli e alimentari, sono aggiunte le seguenti: nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,;
b) al comma 444, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) la parola: privata è soppressa;
c) per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;
d) per gli Enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al paragrafo precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
e) il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
f) al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 sono sostituite dalle seguenti: negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
g) il comma 762, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (legge di stabilità 2018) è abrogato;
h) al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è incrementato di 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
i) agli oneri derivanti dal comma 4, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2022, nonché all'onere di cui al comma 11, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2022, oltre che agli oneri derivanti dal comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal precedente comma 8, pari a 10 milioni per l'anno 2022, nonché agli oneri derivanti dal comma 9 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.