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Articolo aggiuntivo n. 17.010 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.
  • status: Approvato (Id. em. 7.77, 17.058, 17.077, 17.082)

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il periodo da «possono essere prorogate» fino a «31 ottobre 2020» è sostituito dal seguente: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 pari a 10 milioni di euro per ciascun anno 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
  5. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
  8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 pari a 2 milioni di euro per ciascun anno 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni.
  9. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

   b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 lettera a) pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, ed ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 lettera b), pari a 30,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni:

   a) le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3;

   b) le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.

  11. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera c), le parole «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;

   b) al comma 4, lettera b), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  12. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016)

  1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021.
  3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

   b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

  4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente:

   «a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016».