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Articolo aggiuntivo n. 17.05 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe di disposizioni a favore delle popolazioni dei territori colpiti dal sisma Centro Italia)

  1. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.
  2. All'articolo 57, comma 18, lettera b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole da «possono essere prorogate», fino a «31 ottobre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021».
  3. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;

   b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

  4. Sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche per le annualità 2020, 2021 e 2022.
  6. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, comma 2, le parole «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

   b) all'articolo 18-quater, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3.
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono prorogate per gli anni 2021, 2022 e 2023. I relativi oneri quantificati in euro 2 milioni per ciascuno dei predetti anni sono a carico del fondo di cui all'articolo 4.
  9. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera c), le parole «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;

   b) al comma 4, lettera b), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  10. Al comma 1, dell'articolo 4-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  11. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2020» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:

   a) mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) mediante riduzione, nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 90 milioni per il 2022 e 90 milioni per il 2023, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.