presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Piero DE LUCA (PD)
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure per il differimento dei termini di concessione dei contributi per assistenza abitativa, per adempimenti fiscali e tributari nei territori dei comuni di Casamicciola, Forio e Lacco Ameno colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)
1. Al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera i-ter) del comma 1 dell'articolo 18, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021»;
b) dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla lettera i-ter) sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile;»;
c) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»;
2) al comma 4, le parole «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui»;
3) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2021»;
d) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «è sospeso fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso fino al 31 dicembre 2021»;
2) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
e) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;
2) le parole «a decorrere dal 1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 2022»;
f) all'articolo 35, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1° gennaio 2022».
2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse a valere sul fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.