Articolo aggiuntivo n. 17.074 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe CAS, sospensione adempimenti fiscali e contratti del personale per la ricostruzione – terremoto di Ischia del 2017)

  1. Al decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 dell'articolo 18, la lettera i-ter) è sostituita con la seguente:

   «i-ter) provvede, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto. Dispone altresì la riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 31 dicembre 2021. A tal fine sono equiparati alla figura del proprietario i comodatari legati da vincoli di parentela in linea retta e in primo grado con il proprietario dell'immobile inagibile».

   b) all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole «fino all'anno di imposta 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2021»;

    2) al comma 4, le parole «dal 2018 al 2020 dei mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2021 dei mutui»;

    3) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2021»;

    4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

  6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6 lettera b), i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso i comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, sono prorogati al 31 dicembre 2022, anche in deroga ai limiti di durata previsti da disposizioni di legge o dalla contrattazione collettiva di categoria.;

   c) all'articolo 33, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole «è sospeso fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «è sospeso fino al 31 dicembre 2021»;

    2) le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

   d) all'articolo 34, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

    2) le parole «a decorrere dal 1° febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° febbraio 2022»;

   e) all'articolo 35, comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2020 e riprendono dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021 e riprendono dal 1 gennaio 2022».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a) del presente articolo, valutati in 1.330.000,00 euro si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai restanti oneri, derivanti dal comma 1, lettera b), n. 4), del presente articolo, valutati in 810.000,00 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.