Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 17.23 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

   a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro sino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2019.