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Proposta di modifica n. 17.4 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, articolo 18-quater, comma 1, sostituire le parole «31 dicembre 2020», con le seguenti: «31 dicembre 2021».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:

   a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.