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Proposta di modifica n. 17.14 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 17.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1, lettera c), le parole «all'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «agli allegati 1, 2 e 2-bis»;

   b) al comma 4, lettera b), le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:

   a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   b) mediante riduzione, nei limiti di 20 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.