presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Annagrazia CALABRIA (FI) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole «2018, 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023», e le parole «al primo, al secondo, al terzo e al quarto» sono sostituite dalle seguenti: «al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto»;
b) al comma 3, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, si provvede:
a) mediante riduzione, nei limiti di 30 milioni di euro per l'anno 2021, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
b) mediante riduzione, nei limiti di 20 milioni per il 2021, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Conseguentemente alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e altre proroghe in materia di eventi sismici.