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Articolo aggiuntivo n. 16.01 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 16.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure di ristoro per le società ed associazioni sportive che hanno sostenuto spese sanitarie per assicurare la prosecuzione delle competizioni)

  1. Al fine di ristorare le società e le associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno sostenuto spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, si prevede l'erogazione di un contributo a fondo perduto riconosciuto nella misura massima del cento per cento dei suddetti costi. A tale fine è autorizzata la spesa di 43 milioni di euro per l'anno 2021.
  2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, sono stabilite le modalità ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
  3. Il contributo previsto al comma 1 spetta alle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici a condizione che presentino fatturato derivante da diritti media inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.
  4. Il contributo previsto al comma 1 spetta anche ai soggetti di cui al comma 3 che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e non sono in possesso di tutti i requisiti di cui al comma 3.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 43 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.