Proposta di modifica n. 16.13 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 16.
  • status: Approvato (Id. em. 13.213)
argomenti:    

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «speciali quinquennali» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle concernenti il proseguimento di vita tecnica», le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi stabilmente», e dopo le parole: «completa relazione» è aggiunta la seguente: «asseverata»;

   b) al comma 3 le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

   c) il comma 4 è soppresso.

nuova formulazione del 19/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica è in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono espletati entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma è sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo.
   2-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: “Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune” sono inserite le seguenti: “fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”;

   b) al comma 2, dopo le parole: “per l'anno 2020” sono inserite le seguenti: “e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

nuova formulazione del 20/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 14-ter, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».