Proposta di modifica n. 16.8 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 16.
argomenti:    

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e al secondo periodo dopo le parole: «30 milioni per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 100 milioni di euro fino al 30 giugno 2022»;

   b) al comma 2, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e dopo le parole: «5 milioni per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e di 10 milioni di euro fino al 30 giugno 2021».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.