Proposta di modifica n. 16.2 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 16.
argomenti:    

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «Per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2021» e dopo le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021»;

   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2020 e a 180 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.