presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Gianluca ROSPI (FI) e altri
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
b) ovunque ricorrono le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;
c) al comma 2, le parole: «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1» sono soppresse;
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.