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Articolo aggiuntivo n. 15.07 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 15.
  • presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Gianluca ROSPI (FI) e altri

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   b) ovunque ricorrono le parole: «al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   c) al comma 2, le parole: «a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1» sono soppresse;

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni annui, si provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.