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Articolo aggiuntivo n. 15.021 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Nel periodo in cui è stato proclamato lo stato di emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19, il termine di sessanta giorni relativo alla formulazione di osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima da parte delle Regioni, degli Enti locali e dei soggetti portatori di interessi qualificati, di cui al comma precedente, decorre dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza».