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Articolo aggiuntivo n. 15.01 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga dei termini in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico)

  1. In attesa della definizione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte costituzionale della Repubblica, anche in relazione all'esigenza di assicurare condizioni concorrenziali omogenee a livello nazionale in materia di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, il termine del 31 marzo 2020, previsto dall'articolo 12, comma 1-ter, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e prorogato al 31 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 125-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 31 dicembre 2021, e con esso gli effetti delle leggi approvate, i quali, fino al 31 dicembre 2021, sono sospesi.
  2. Per effetto della proroga di cui al comma 1:

   a) è prorogato al 30 settembre 2023 il termine del 31 dicembre 2021 previsto dal comma 1-quater, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 luglio 2022 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

   b) sono prorogati al 30 settembre 2025 i due termini del 31 dicembre 2023 previsti dal comma 1-sexies dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogati al 31 luglio 2024 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27;

   c) è prorogato al 31 dicembre 2021 il termine del 31 marzo 2020 previsto dal comma 1-sexies dell'articolo 12, del decreto legislativo n. 79 del 1999, prorogato al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis, comma 3, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 24 aprile 2020, n. 27.

  3. Al comma 6 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».