presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Wanda FERRO (FdI) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/02/21
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo:
Art. 15-bis.
1. Le comunicazioni previste dall'articolo 1, della legge 4 agosto 1984, n. 464, relative a studi ed indagini nel sottosuolo, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, di profondità superiore ai trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie sub-orizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, eseguite nel territorio della Repubblica fino al 31 dicembre 2019 e non trasmesse all'ISPRA, Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, entro i termini previsti dal medesimo articolo 1, devono essere trasmesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 3 della legge 4 agosto 1984, n. 464 per le ipotesi di ritardata trasmissione.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è emanato dal Presidente dell'Ispra, su proposta del Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia, apposito regolamento recante le modalità tecniche per la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.