presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Carlo GIACOMETTO (FI) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato (Id. em. 12.018, 15.1, 15.2, 15.58, 15.114, 19.04)
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. In conseguenza dell'emergenza pandemica in atto, i termini di sessanta giorni e centoventi giorni, previsti rispettivamente dai commi 3 e 4 dell'articolo 27, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, decorrono dal giorno successivo al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e prorogato da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2.
nuova formulazione del 20/02/21
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Tempi e modalità per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Cnapi)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni»;
b) al comma 4, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni».