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Proposta di modifica n. 12.13 al ddl C.1346 in riferimento all'articolo 12.

testo emendamento del 21/11/18

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
  «1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47».