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Proposta di modifica n. 15.101 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 15.

testo emendamento del 03/02/21

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti di etichettatura ivi prescritti e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Gli obblighi in materia di informazione al consumatore di cui all'articolo 219 comma 5 del medesimo decreto legislativo possono essere assolti anche con mezzi diversi dall'etichetta, a condizione che l'etichetta riporti un collegamento chiaro e diretto.