Articolo aggiuntivo n. 13.015 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «disciplinano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti «disciplinano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
  2. Al fine di favorire il pieno dispiegamento sull'intero territorio nazionale dell'infrastruttura di ricarica ad alimentazione elettrica e la sinergia di interventi nazionali, regionali e locali, nonché pubblici e privati, è istituito un Tavolo Tecnico Nazionale permanente sull'infrastruttura nazionale di ricarica per i veicoli a propulsione prevalentemente elettrica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti composizione e compiti del Tavolo.