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Articolo aggiuntivo n. 13.06 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 dopo l'articolo 81 è aggiunto il seguente:

«Art. 81-bis.
(Istituzione del fascicolo informatico aziendale e dell'anagrafe degli operatori economici)

   1. Al fine di semplificare e favorire la fruizione del patrimonio informativo sulle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni e le procedure di partecipazione delle imprese e di affidamento delle gare di appalto, è istituito il fascicolo aziendale informatico e l'Anagrafe degli operatori economici.
   2. Il fascicolo di cui al comma 1 comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa.
   3. L'Anagrafe, istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce l'archiviazione e gestione dei fascicoli aziendali informatici di cui al comma 2.
   4. Per le finalità di cui al comma 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione sono stabiliti le modalità di iscrizione all'Anagrafe da parte degli operatori economici nonché alla definizione dei criteri e delle procedure relative all'interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nelle procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture».