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Articolo aggiuntivo n. 13.08 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni applicabili in materia di efficienza energetica)

  1. Alle istanze edilizie comunque denominate presentate prima del 29 luglio 2020 nonché ai procedimenti avviati successivamente a tale data e comunque fino al 31 dicembre 2020 si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73.
  2. All'articolo 14, decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. A decorrere dal 1 gennaio 2021, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori necessario per rispettare i limiti prestazionali di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura, fino ad un massimo di ulteriori 15 centimetri per i solai intermedi e di ulteriori 30 centimetri per tutti gli altri elementi. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche nel caso di edifici di nuova costruzione per i maggiori spessori eccedenti i 30 centimetri. In entrambi i casi è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe sulle distanze vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile e possono essere esercitate nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti. Restano comunque fatte salve eventuali analoghe disposizioni regionali.»