Proposta di modifica n. 13.261
al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.
presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Fabio RAMPELLI (FdI) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
argomenti:
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 19 del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente comma: «4-ter. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per l'iscrizione, rilasciata, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, dallo Sportello telematico del diportista (STED) secondo le caratteristiche stabilite con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce titolo valido per la navigazione dell'unità per la durata massima di venti giorni, entro i quali, per proseguire la navigazione stessa, occorre venga emessa la licenza di navigazione.».