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Proposta di modifica n. 13.326 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

  19-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, ultimo capoverso dopo le parole «secondo periodo» aggiungere «per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio.»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto della metà per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».

   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

   «7-bis. La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo».

  19-ter. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 19-bis, a decorrere dall'anno 2021, il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n.296, è modificato come segue: alla lettera d), le parole «90 per cento» sono sostituite dalle parole «80 per cento».