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Proposta di modifica n. 13.78 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole «revisioni generali e speciali quinquennali» inserire le seguenti: «ivi comprese quelle concernenti il proseguimento della vita tecnica» e dopo le parole «sono prorogate di dodici mesi» aggiungere la seguente «stabilmente»;

   b) al comma 4 sostituire le parole «due mesi» con le seguenti «dodici mesi».