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Proposta di modifica n. 13.22 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 17 è inserito il seguente:

  17-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

   a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

   b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;

   c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;

   d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

   2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128».