presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Enza BRUNO BOSSIO (PD)
testo emendamento del 03/02/21
Dopo il comma 17 è inserito il seguente:
17-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:
a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;
b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;
c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;
d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128».