Proposta di modifica n. 13.76 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. I termini previsti dall'articolo 3, comma 8, e articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, recante «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie», per l'adeguamento del materiale rotabile ferroviario circolante sulle infrastrutture ferroviarie e delle gallerie ferroviarie ai requisiti ivi previsti, sono differiti, rispettivamente, di 24 e 36 mesi.