presentato il 31/07/2018 in Assemblea della Camera da Laura BOLDRINI (PD) e altri e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 31/07/18
Dopo l'articolo 1-bis aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. – (Esonero contributivo per favorire l'occupazione femminile stabile nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). 1. Al fine di favorire l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita e di contrastare lo squilibrio occupazionale di genere nei diversi territori e settori occupazionali del Paese è istituito presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, i datori di lavoro che assumono donne nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sono esonerati, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 4.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2018, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al precedente comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 300 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2019.