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Proposta di modifica n. 13.32 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di assicurare l'omogeneità della normativa nazionale con quella comunitaria in materia di requisiti e sicurezza delle gallerie ferroviarie dell'intero sistema ferroviario come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate ad assicurare un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e protezione da attuarsi sulle infrastrutture ferroviarie e sui veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo è notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA), ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, ed è adottato entro trenta giorni dalla data del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, ed in considerazione delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, sono differiti al 30 giugno 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2006, n. 83.
  14-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, fatti salvi quelli finalizzati ad assicurare più elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilità o discriminazioni alla circolazione ferroviaria.».