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Proposta di modifica n. 13.245 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.