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Proposta di modifica n. 13.304 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

  13-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) Al comma 6 dell'articolo 28 del dopo le parole: «relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa», aggiungere le seguenti: «o nei tre periodi di imposta successivi»;

    2) All'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta di cui all'articolo 28, nonché del credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Il credito d'imposta è utilizzabile dal locatore o dal concedente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è stato ceduto o nei tre periodi di imposta successivi ovvero utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari allo sconto praticato sul canone di locazione, ovvero essere ceduto ai sensi del presente articolo.»;

   b) al comma 2 sopprimere le lettere a) e b);

   All'onere di cui al presene comma, nel limite di 150 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per medesimo anno, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito cono modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.