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Proposta di modifica n. 13.233 al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.

testo emendamento del 03/02/21

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, ai proprietari di immobili ad uso abitativo e non abitativo che, per effetto della proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di cui comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non abbiano riscosso il canone di locazione ivi concordato, è riconosciuto un indennizzo per l'intero importo delle spettanze dovute.
  13-ter. Per l'attuazione del comma 13-bis, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di euro 100 milioni per l'anno 2021 denominato «Fondo a sostegno dei proprietari di immobili per canoni non riscossi», finalizzato all'erogazione di indennizzi da utilizzare esclusivamente per i pagamenti a compensazione dei canoni non riscossi verso i proprietari locatari di immobili ad uso abitativo e non abitativo. L'erogazione è effettuata in un'unica soluzione tramite anticipo bancario vincolato, previa presentazione del regolare contratto di locazione, nonché le attestazioni di lettera di sollecito al pagamento dell'affitto, ovvero di messa in mora che certifichi l'inadempienza contrattuale sopravvenuta. Con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce altresì i documenti per l'erogazione degli indennizzi e gli ulteriori termini e condizioni.
  13-quater. Agli oneri derivanti dal comma 13-ter, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.