Proposta di modifica n. 13.13
al ddl C.2845 in riferimento all'articolo 13.
presentato il 03/02/2021 in I Affari costituzionali della Camera da Elisa SIRAGUSA (Misto) e altri
argomenti:
testo emendamento del 03/02/21
Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione opera su istanza dell'esecutato ed è disposta con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sempre modificabile, avuto riguardo alle effettive esigenze delle parti.